Europa è più che altro - ancora - forse come un contenitore, per certi versi vuoto... che necessita di essere innanzitutto discoperto, poi riempito di significati che talora sfuggono a ciascuno di noi... invero i protagonisti di un processo inimmaginabile solo a metà del secolo oramai scorso.
Peraltro è bene che non m’attardi troppo nei marginalia (per mutuare dalle righe di Eco), e provi da subito a muovere i passi di una riflessione, intorno al diritto, che ha preso corpo all’interno della Scuola di Diritto Romano e Diritti dell’Antichita della Pontificia Università Lateranense, grazie al Prof. Falchi, Direttore e Maestro (cui vanno i miei saluti). Riflessione che potrà certo apparire a tratti frammentaria, un po’ come in uno degli scritti di un romanziere di queste lande, ormai noto. Penso al Birraio di Preston di Camilleri, laddove il racconto non procede lungo una linea, ma si fa di continui rimandi, di ritorni... a mo’ di variazioni in nota ad una stessa ouverture.
Certo non discetterò sul destino dell’Europa, sull’essere cittadini europei. Se, in ultima analisi, ci troviamo, ci troveremo, dinanzi ad una comunità fondata e retta da principi meramente desunti dalle scienze economiche. O forse il portato di un sentire che è anche politico... che è poi leggibile attraverso un dato infine normativo. Ma mi riesce forse facile prendere l’avvio proprio dal volere evidenziare, solo didascalicamente, della eventuale dicotomia che esiste tra diritto ed economia. Tra l’uomo economico e l’animale politico.
Potrà apparire, come, nel binomio Law and Economics, confluiscano due tradizioni di ricerca profondamente distanti l’una dall’altra. Fra le molte differenze vi è la tendenza universale dell’economia, contrapposta a quella particolaristica del diritto. Apprendere, elaborare insieme, i dati che vengono dalle due discipline è più di una tenzone... ma è anche, o meglio sarà, la cifra del successo di un linguaggio giuridico europeo; possibile; probabile. Per i giuristi, ciò significa in concreto, abbandonare il terreno, familiare, del positivismo legislativo e dell’analisi dei singoli casi per approdare al convincimento che anche in un sistema continentale, non fondato sulla regola del precedente, l’esito di una decisione giudiziale non fa soltanto stato tra le parti di una controversia, ma invia altresì segnali importanti a tutti coloro che si trovano in situazioni simili a quella giudicata nella circostanza. Per gli economisti il prezzo non è meno gravoso: si tratta, da un lato, di rinunciare alla purezza di una modellistica astratta, per avvicinarsi ad una realtà estremamente più articolata; dall’altro di rendersi conto che il diritto vive a sua volta di ontologie regionali, che certo risentono della circolazione dei modelli, ma che sarebbe comunque superficiale appiattire sull’idea di una sorta di diritto naturale, eguale a se stesso sotto ogni cielo.
Non si può non riconoscere la necessita che i giuristi abbiano consapevolezza critica della “precomprensione che è alla base di ogni postulato, e dell’importanza del contributo delle scienze sociali allo sviluppo del diritto. Ma è altrettanto necessario mettere in luce la specificità del diritto ed il servizio che esso esige; un servizio che non è adeguatamente descritto in termini di amministrazione del potere o di tecnica sociale. Un diritto giusto ed i valori etici in esso racchiusi non sono nudi strumenti utilizzabili per qualsiasi scopo, essi stessi costituiscono invece parte del fine cui tendere incessantemente per realizzare un mondo a misura d’uomo; per contribuire alla realizzazione della libertà e della giustizia nella società.
Costituisce allora tema, assai ricco di suggestioni non solo per gli operatori del diritto e della politica che si pongano dinanzi al dilemma europeo, quello del fenomeno della riconduzione ad unita dei diritti: dalla ricchezza e pluralità di esperienze che vengono dal passato, al tempo presente.
Ancora, è tutt’uno, con la necessaria proiezione al futuro prossimo. Il fine, il punto di approdo non solo ideale, è senz’altro quello della elaborazione di nessi tra uomini, popoli, e Nazioni insieme... senza che questo debba necessariamente comportare di passare in ombra le diversità ed il rispetto delle identità culturali.
In questo l’Europa, non più dei Dodici, è un progetto che contiene in sè, manifestamente, i caratteri di realizzabilità sub sgecie iuris. Suona male, certo, ma vale forse a comprendere che non è solo uno sforzo accademico, una tenzone scientifica... e la presenza di protagonisti della vita politica, oggi, non può non avere significato. Per questo una realtà politica europea, unificata ed unitaria, pretende di configurarsi al presente come istituzione giuridica; caput et fundanzentum di un diritto. Comunitario.
Così mi torna alla mente il sistema del Tesauro. L’etimo e greco... ma l’accezione oggi comune è quella data alla fine del secolo XVI. Il titolo di un’opera del tempo, Thesaurus polyglottis, di Mesiger, richiamava l’idea e la costruzione di un dizionario, che valesse a stabilire le correlazioni tra lingue nazionali. Così pure un Tesauro giuridico.
Cosi pure l’elaborazione, oggi per domani (o domani l’altro) di un Tesauro giuridico propriamente europeo: che contenga le parole di un linguaggio, normativo questa volta. Nel quale possano integrarsi gli aspetti legislativi dei Dodici (non più Dodici), ed i lineamenti, le specificità, del diritto ormai comunitario.
Ma, adesso, dovrei pur provarmi a spiegare il perché di una simile riflessione all’interno di mura, quelle dell’ateneo lateranense, che ascoltano le voci di un sapere, quello romanistico, dai più (talora non a torto) ritenuto mero esercizio antiquario. Non vorrò, di fatto, operare un’appassionata difesa. Quale, insomma, possa essere il tributo del Diritto Romano, o meglio ancora quale sia la ragione di un apporto che viene dalla tradizione. Dal passato. Che è poi tornare a porsi un interrogativo sul diritto - quale sia il compito... come debba essere per adempiere ai fini che ci si prefigge. Da quali scene debba trarre la propria ragion d’essere. Il latino, dapprima? Invero lungo il corso dei secoli la lingua franca, veicolo ed espressione della cultura europea. Il Diritto Romano, ancora? Certo l’elaborazione giurisprudenziale, all’inizio nell’Urbe, poi nell’Europa medievale e financo rinascimentale, è la matrice di una tradizione giuridica, tutta e propriamente europea.
Potremo allora ben immaginare l’apporto di questa tradizione, avvertire questi sentori... e sperimentarli nella funzione di descrizione generale, di ricercata omogeneizzazione dei concetti. Risalendo alle radici; ritrovando la propria specificità legislativa. I concepta romanistici perciò quale denominatore (o addirittura multiplo) comune, che valgano ad integrare le diverse variationen nazionali. Un archetipo normativo che assume la veste di un concetto desunto dal diritto romano; la misura poi di un patrimonio, culturale e giuridico insieme, europeo.
Se, dunque, la risposta da dare alla domanda posta col mio intervento (un thesaurus giuridico europeo per il tempo presente.) è positiva... di certo a comporre le pagine di questa ideale compilazione non dovranno venire in ausilio termini (cioè dati normativi), bensì concetti (idee). Ecco la necessità di vedere il diritto attraverso la sua esperienza storica, e nei suoi contenuti filologici. Un esercizio concettuale... ma altresì una prova connotata da alto rigore tecnico. Solo così un lavoro, necessario (qualunque sia la via scelta), di strutturazione, di integrazione, di assemblaggio... può ben non rimanere confinato nella regione dei buoni propositi.
Oggi, l’attività, tanto quella accademica quanto quella pratica, si risolve ancora in un’operazione giuridica nella forma del giudizio sopra il giusto e l’ingiusto. La giurisprudenza quale turistenrecht, quale iusti atque iniusti scientia. Insomma si procede per presupposizioni a volte meramente speculative, al fine di porre in gioco i principi costruttivi di un sistema generale; dal quale poi trarre, certamente, le soluzioni al caso singolo.
La riflessione giurisprudenziale può ben contribuire a “salvare” il diritto. Può costituire utile apporto al superamento della crisi del legalismo di Stato: dovuta all’abuso dell’attività normativa, mostrando talora di ignorare il ruolo e la dignità dello strumento legislativo, a fronte del ricorso, solerte e semplificato, alla decretazione d’urgenza e dicasteriale.
Così, la forza dogmatica del diritto ha ceduto il passo all’autorità legislativa. La volontà di pianificazione - la imperatività delle decisioni - degli esecutivi prevale sulla sua vigenza metastorica.
Ma il Diritto appartiene ai più alti valori culturali, e inseparabile da quel complesso organico di valori spirituali e sociali che danno corpo ad una Comunità. Il suo contributo all’insieme della cultura non consiste affatto nella “qualità” oppure “giustezza” delle sue norme ed istituzioni, ma nella disciplina metodica di un pensiero autonomo e nella deduzione della decisione giusta dalle forze intellettuali del concetto, cioè nel dominio della scienza sopra la vita, finalmente nelle riserve dell’etica giuridica veramente vissuta. Ora... il nostro mondo europeo non si basa sulla ricezione dell’antico, nè nella separazione da esso; bensì sull’interpretazione organica e consapevole con esso. Perciò il diritto romano è alto valore culturale della comunità europea.
Come la storia moderna, diventata scienza, cioè un sistema concettuale s’allontana sempre più dal compito di servire gli scopi nazionali e politici, cosi anche le tendenze di istituire la “scienza giuridica pura” si lasceranno difficilmente comprimere. Il simbolismo spirituale del Volksgeist potrebbe trovare la sua struttura correlativa superiore nello spirito universale: come lo spirito nazionale tendeva al diritto
nazionale, così lo spirito europeo tenderà alla teoria generale scientifica del diritto, alla scienza giuridica vera e propria, ad un sistema di conoscenza giuridica del presente e dell’avvenire.
Questa è una conclusione ed una speranza: se davvero il diritto può intendersi quale il linguaggio dell’integrazione delle innumerevoli e diverse istanze che si manifestano all interno di una comunità in continua formazione... noi, qui, oggi, abbiamo da pagare il prezzo della libertà. Della capacità di essere parte di una comunità, prima regionale poi nazionale, infine europea. Di prendere parte, nelle diverse e dovute forme ai processi decisionali.
“Non fu mai esatto in nessun periodo della storia, in nessuna nazione, nemmeno in Oriente, il dire che i popoli esistessero per i re. Dappertutto fu sempre ammesso che i re esistono per i popoli”. Sono parole di Bonaparte, l’autore di un grande progetto legislativo. Era altra temperie, ma se sostituissimo la politica alla monarchia... ecco che avremmo trovato non la soluzione... ma il metodo individuazione dei bisogni di un Paese chiamato Europa, in cui occorre costruire l’edificio. |